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Il lavoro occasionale per i committenti professionali: il «contratto di lavoro occasionale» e i (più elevati ed onerosi) compensi minimi

«Manovrina 2017»

I committenti professionali e pubblici dovranno stipulare un vero e proprio contratto con il lavoratore, denominato «contratto di prestazione occasionale». Il committente professionale non ha, ovviamente, accesso al «Libretto Famiglia». Egli deve operare attraverso il sito INPS direttamente o tramite uno degli intermediari abilitati (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro). I pagamenti possono essere eseguiti mediante F24 ma senza possibilità di compensazione con altri crediti. Il compenso orario minimo che il committente professionale deve versare al prestatore è pari ad Euro 9,00. Nel solo settore agricolo, tuttavia, il compenso minimo orario è pari a quello della retribuzione oraria prevista per i lavoratori subordinati dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In ogni caso, l’1,00% degli importi corrisposti verrà destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Dovranno inoltre essere calcolati e versati, a cura del committente:
• la contribuzione alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,00% del compenso;
• il premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,50% del compenso.
Entrambi questi oneri sono posti interamente a carico del committente. Pertanto, ad esempio, a fronte di un compenso lordo orario di Euro 10,00, il committente sosterrà un costo aggiuntivo pari ad Euro 3,33 a fini previdenziali ed un ulteriore costo pari ad Euro 0,35 a fini assicurativi.

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