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Ammortizzatori sociali

Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà

By 26 Settembre 2014Novembre 16th, 2023No Comments

Ministero del Lavoro

Sono destinatarie della riduzione contributiva (D.M. 7 luglio 2014, n. 83312) le imprese che, a partire dal 21 marzo 2014:
• stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà;
• hanno individuato gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La riduzione è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per la durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico dell’azienda dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro il 26 ottobre 2014, deve essere presentata la domanda alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione, da inoltrare contestualmente all’INPS. Le domande saranno istruite in ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con posta certificata, nel limite di spesa annuo.

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