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La tempesta perfetta sui licenziamenti in regime di «Jobs act»

Tribunale di Bari

È stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale che, sul finire di settembre, ha scosso una della fondamenta del «Jobs act», ossia il «contratto a tutele crescenti» e il suo meccanismo di determinazione automatica dell’indennizzo per l’illegittimo licenziamento.
Il D.Lgs. n. 23/2015, infatti, ha stabilito che gli assunti dal 7 marzo 2015 sono soggetti al c.d. «contratto a tutele crescenti»; il quale, a dispetto della «neolingua» utilizzata, non è affatto un nuovo contratto ma una riforma del regime delle sanzioni connesse al licenziamento illegittimo: non più art. 18 Statuto dei Lavoratori con reintegrazione e/o risarcimento affidato al giudice ma indennizzo predeterminato: 2 mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 ed un massimo di 24. Orbene, sullo scorcio dell’estate tale sistema è stato oggetto della classica «tempesta perfetta»: il nuovo governo ne ha innalzato gli estremi portando le soglie del risarcimento predeterminato, ritenute troppo esigue, a 6 nel minimo e 36 nel massimo; la Consulta si è poi abbattuta sul nucleo del sistema dichiarando incostituzionale la determinazione aritmetica dell’indennizzo e rimettendola nelle mani del giudice.
I prossimi contenziosi in materia di licenziamento, dunque, offriranno ai lavoratori e alle aziende uno scenario non più ben prevedibile (se perdo la causa so già che pago X mesi) ma uno scenario nel quale, tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, tutto può succedere. È facile prevedere che ne risentiranno le conciliazioni (anche l’offerta conciliativa con esenzione fiscale e contributiva) e che le liti giudiziarie, sensibilmente ridotte dal «Jobs act», recupereranno parte dello spazio perduto.
Nel frattempo, il Tribunale di Bari ha già dato applicazione alle nuove regole.

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