Tribunale di Bari
Una lavoratrice appartenente alle categorie protette aveva prestato la propria attività in regime di somministrazione alle dipendenze della stessa azienda utilizzatrice per oltre sei anni, ininterrottamente. La missione, inizialmente a termine, era stata convertita a tempo indeterminato e cessata poi unilateralmente dalla società, motivando con la sospensione dell’attività produttiva.
Nel giudizio instaurato dalla lavoratrice, il Tribunale di Bari ha ritenuto che la reiterazione della missione presso la medesima utilizzatrice, in assenza di una reale esigenza temporanea e in contesto di persistente fabbisogno strutturale, integrasse un abuso dello staff leasing.
Richiamando i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione, il Giudice ha evidenziato che anche la somministrazione a tempo indeterminato deve rispettare il requisito della temporaneità della missione presso l’utilizzatore. In caso contrario, come nel caso in esame, è configurabile una frode alla legge.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la nullità dei contratti di somministrazione e costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente tra la lavoratrice e l’azienda, con il relativo inquadramento contrattuale e la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dalla normativa vigente.