Tribunale di Bari, Sez. Lav.
Un lavoratore impugnava il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, sostenendo che era stato firmato su impulso del datore e senza una volontà condivisa. Egli, inoltre, affermava di non aver conferito alcun mandato di assistenza all’organizzazione sindacale innanzi al cui rappresentante era stato firmato l’accordo e di non essere neppure iscritto alla medesima. La prova testimoniale confermava la veridicità delle sue affermazioni.
A causa della mancata iscrizione del lavoratore all’organizzazione sindacale, il Giudice ha accolto l’impugnazione ed ha dichiarato l’impugnabilità del verbale di conciliazione. Egli, infatti, ha ritenuto indispensabile l’appartenenza del rappresentante sindacale all’organizzazione cui aveva aderito il lavoratore. In mancanza di tale condizione, l’assistenza prestata in sede sindcale è priva di valore ai sensi dell’art. 2113 Cod. civ. ed il lavoratore è libero di impugnare la transazione entro sei mesi dalla firma.
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