Tribunale di Bologna
In applicazione del nuovo testo dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, il Tribunale ha accertato che un caso di apparente avvicendamento tra aziende per cambio d’appalto andava qualificato come trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione dell’art. 2112 Cod. civ. e diritto dei lavoratori al passaggio presso il nuovo appaltatore.
Secondo il Tribunale, tale conclusione è dipesa dal fatto che non sono stati ravvisati nel caso concreto gli elementi di discontinuità idonei a determinare una specifica identità di impresa, che la nuova disciplina richiede per l’esenzione dalla disciplina del trasferimento d’azienda e che non possono consistere in una mera riduzione quantitativa dell’attività.
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