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Il cambio di appalto alla luce del nuovo art. 29, D.Lgs. n. 276/2003

By 7 Luglio 2017No Comments

Tribunale di Bologna

In applicazione del nuovo testo dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, il Tribunale ha accertato che un caso di apparente avvicendamento tra aziende per cambio d’appalto andava qualificato come trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione dell’art. 2112 Cod. civ. e diritto dei lavoratori al passaggio presso il nuovo appaltatore.
Secondo il Tribunale, tale conclusione è dipesa dal fatto che non sono stati ravvisati nel caso concreto gli elementi di discontinuità idonei a determinare una specifica identità di impresa, che la nuova disciplina richiede per l’esenzione dalla disciplina del trasferimento d’azienda e che non possono consistere in una mera riduzione quantitativa dell’attività.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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