Tribunale di Genova
Un lavoratore, assunto a tempo parziale presso un punto vendita, lamentava che l’orario di lavoro gli fosse comunicato di settimana in settimana, talvolta persino il giorno prima, senza alcun preavviso e con continue variazioni. Pur avendo sottoscritto un contratto part-time in sede di trasferimento aziendale, egli non aveva mai concordato per iscritto alcuna clausola di flessibilità o elasticità, ricevendo tuttavia un’indennità mensile di Euro 10 a titolo di compenso per tale disponibilità.
Il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso, dichiarando nulla la clausola elastica applicata al rapporto di lavoro, in quanto priva dei requisiti richiesti dalla legge: l’accordo scritto e la precisa indicazione delle modalità e dei limiti entro i quali il datore può variare la collocazione temporale della prestazione. Secondo il Giudice, la mancata formalizzazione di tali elementi determina la nullità parziale della clausola e comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa nella misura del 10% della retribuzione percepita nel periodo considerato.
La sentenza ribadisce che la flessibilità dell’orario nel part-time è ammessa solo se bilanciata da garanzie effettive per il lavoratore, a tutela della possibilità di programmare la propria vita privata e familiare.