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Orario di lavoro, ferie, permessi

Il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa aziendale costituisce orario di lavoro e va retribuito

Tribunale di Milano

Una lavoratrice veniva assunta da una società con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale. In violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 61/2000, all’epoca vigente, il contratto di lavoro non conteneva la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario di lavoro. La lavoratrice aveva sempre osservato turni di lavoro variabili, stabiliti unilateralmente e discrezionalmente dalla datrice di lavoro.
Inoltre, il contratto prevedeva che lavoratrice indossasse una divisa di lavoro in azienda in apposito locale, con divieto di indossarla al di fuori dei locali aziendali.
Poiché la società non aveva riconosciuto il tempo per indossare e dismettere la divisa come lavoro supplementare, la lavoratrice effettuava le operazioni di vestizione e svestizione in orario di lavoro, per una durata di complessivi 20 minuti giornalieri. In conseguenza di ciò, la lavoratrice veniva raggiunta da due contestazioni disciplinari per ritardo nell’inizio della prestazione lavorativa e, altresì, abbandono anticipato del posto di lavoro; che la stessa contestava innanzi il Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Milano ha accertato il diritto della lavoratrice alla pre-determinazione dell’orario di lavoro e, per quanto concerne il cd.«tempo-tuta», ha qualificato il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa aziendale come tempo di lavoro, condannando la società a corrispondere alla lavoratrice la relativa retribuzione, complessivamente corrispondente a 10 minuti giornalieri.

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