Tribunale di Milano
Astenersi dal lavoro nei giorni delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose costituisce un diritto di ciascun lavoratore e non può essere limitato da un accordo sindacale.
Nel caso esaminato, una lavoratrice rivendicava il diritto di astenersi dal lavoro in occasione di una festività religiosa e impugnava un accordo sottoscritto tra l’azienda datrice di lavoro e le RSU secondo il quale i lavoratori non potevano rifiutare la prestazione nella giornata festiva comandata a meno che non reperissero da sé una sostituzione, comunque subordinata all’autorizzazione del responsabile.
Il Tribunale ha dato ragione alla lavoratrice, chiarendo che il diritto in esame:
• è rinunciabile solo in presenza di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro;
• non può formare oggetto di accordi sindacali; la contrattazione collettiva, nazionale o decentrata, può infatti sostituirsi al lavoratore nella sola ipotesi in cui questo conferisca uno specifico mandato alla organizzazione sindacale di appartenenza.