Tribunale di Milano, Sez. Lav.
L’assorbimento del superminimo può essere previsto nel momento in cui viene negoziato ma se non viene poi operato in occasione dell’aumento contrattuale non può avvenire nemmeno successivamente, quando vengano corrisposti ulteriori aumenti previsti dal rinnovo del CCNL.
Nel caso in esame, l’impresa non procedeva da anni all’assorbimento del superminimo erogato ai lavoratori, pur inserendo in tutti i contratti individuali una clausola che prevedeva discrezionalità nella gestione di tale istituto retributivo. La presenza di tale clausola, secondo il giudice di Milano, impedisce la formazione di una “prassi aziendale” che dia diritto al non assorbimento. Il versamento però di una prima tranche di aumenti retributivi, alla luce del rinnovo del CCNL che prevedeva un incremento da corrispondersi in due rate, senza operarne l’assorbimento, impedisce al datore di lavoro di modificare la propria decisione al momento dell’erogazione della seconda parte di aumenti.
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