Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Il patto di non concorrenza è nullo allorché:
• non ha una delimitazione temporale;
• non è determinato il corrispettivo, cosa che si verifica allorché esso viene previsto quale parte della retribuzione;
• il corrispettivo non è congruo tenuto conto del sacrificio richiesto al lavoratore.
Nel caso esaminato, una lavoratore e una società hanno stipulato all’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato un patto di non concorrenza che prevedeva il pagamento di un corrispettivo fisso su base annua da erogarsi nel corso del rapporto.
Secondo il Tribunale il patto era nullo, tra l’altro, per indeterminatezza del corrispettivo.
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