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La RSA del ramo ceduto resta in carica fino alla nuova votazione

Tribunale di Milano, Sez. Lav.

A seguito della cessione di un ramo d’azienda, come noto, può verificarsi un cambio del contratto collettivo. Ciò tuttavia non determina la decadenza automatica delle RSA. Secondo il Tribunale di Milano, infatti, un tale effetto lascerebbe senza tutela i lavoratori; affinché si verifichi il passaggio alle nuove rappresentanze, è necessario dunque che le nuove siano designate, secondo la legge.
Nel caso esaminato, una società ha comprato un ramo d’azienda applicando, di conseguenza, il proprio contratto collettivo in sostituzione di quello precedente. La società acquirente ha pertanto ritenuto di comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali preesistenti, nominate dalle organizzazioni firmatarie del contratto precedente, di considerarle automaticamente e immediatamente decadute.
Le OO.SS. di riferimento hanno tuttavia reagito promuovendo un’azione per condotta antisindacale.
Il Tribunale, ai fini della decisione, ha richiamato l’art. 6, Direttiva 2001/23/CE che, ad avviso del giudicante, non consente di privare i lavoratori ceduti della propria rappresentanza sindacale, in un contesto delicato qual è quello del trasferimento. Pertanto, l’art. 19 Statuto dei Lavoratori va interpretato nel senso di escludere un’ipotesi di decadenza automatica. Le RSA esistenti proseguono dunque nel loro mandato fino alla naturale scadenza e salvo il caso in cui vengano meno le condizioni previste dalla legge, come nel caso del cambio di CCNL. Anche in questo caso, tuttavia, non vi è una decadenza automatica ma sarà necessaria una nuova rappresentanza.

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