Tribunale di Modena
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro per avere contattato alcuni clienti senza coinvolgere l’agente di zona. Secondo la società, tale condotta aveva violato gli obblighi di correttezza e le prassi aziendali, giustificando il recesso.
Il Giudice ha anzitutto escluso la genericità della contestazione disciplinare, ritenendo che la descrizione dei fatti fosse sufficiente a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Nel merito, tuttavia, è emerso che i contatti intrattenuti dal lavoratore avevano avuto carattere meramente informativo e preparatorio, senza alcuna proposta commerciale né interferenza effettiva con la clientela.
Il Tribunale ha chiarito che, nei licenziamenti disciplinari, la tutela reintegratoria opera non solo quando il fatto non si sia verificato ma anche quando, pur accaduto, risulti privo di rilevanza disciplinare. In tali ipotesi, il fatto è inidoneo a fondare il recesso e va equiparato all’insussistenza del fatto materiale. Ne consegue l’illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria, restando estranea ogni valutazione sulla sproporzione della sanzione.