Tribunale di Monza
Un lavoratore impugnava il licenziamento tramite il proprio avvocato. Questi inviava alla società, a mezzo PEC, la scansione della lettera con firma autografa (del solo legale) senza apporvi la propria firma digitale. Il Tribunale ha ritenuto nulla l’impugnazione e il lavoratore decaduto.
La scansione di un originale cartaceo, infatti, è valido se, in alternativa:
• è sottoscritta dal lavoratore e/o dal difensore con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) o firma elettronica avanzata;
• è accompagnata dall’attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato.
La spedizione via PEC fornisce la certezza del mittente e del destinatario ma non anche della conformità degli atti allegati.
L’impugnativa siffatta dunque costituisce una mera copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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