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Se l’impugnazione del licenziamento è scansionata e trasmessa via e-mail

Tribunale di Monza

Un lavoratore impugnava il licenziamento tramite il proprio avvocato. Questi inviava alla società, a mezzo PEC, la scansione della lettera con firma autografa (del solo legale) senza apporvi la propria firma digitale. Il Tribunale ha ritenuto nulla l’impugnazione e il lavoratore decaduto.
La scansione di un originale cartaceo, infatti, è valido se, in alternativa:
• è sottoscritta dal lavoratore e/o dal difensore con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) o firma elettronica avanzata;
• è accompagnata dall’attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato.
La spedizione via PEC fornisce la certezza del mittente e del destinatario ma non anche della conformità degli atti allegati.
L’impugnativa siffatta dunque costituisce una mera copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico.

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