Tribunale di Roma
Il rapporto cessato per risoluzione consensuale dà diritto alla Naspi solo quando la risoluzione costituisce l’alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo già preannunciato dal datore di lavoro nell’ambito della speciale procedura prevista dall’art. 76, L. n. 604/1966.
Una lavoratrice e la società cessavano il rapporto di lavoro mediante risoluzione consensuale formalizzata con accordo sindacale disciplinato dal CCNL di riferimento. L’INPS rigettava la domanda per la Naspi presentata dalla lavoratrice.
Il Tribunale ha affermato che nel caso di specie non c’era stata la perdita involontaria del posto di lavoro, considerato che la risoluzione consensuale non può essere equiparata al licenziamento.
Ha inoltre chiarito la natura eccezionale dell’ipotesi sopra descritta, che non può essere estesa a tutti i casi di risoluzione consensuale, anche se regolati da disposizioni contrattuali che disciplinino l’accordo risolutivo.
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