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Decadenza in 60 giorni anche per impugnare il trasferimento d’azienda

Tribunale di Torino

Il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento si applica anche al trasferimento d’azienda. I 60 giorni decorrono dall’atto del trasferimento dell’azienda o del ramo di essa.
Tale disciplina opera sia allorché il lavoratore contesti la legittimità del licenziamento, invocando la permanenza del proprio rapporto in capo al cedente, sia allorché il lavoratore non trasferito intenda passare alle dipendenze del nuovo appaltatore.
Nel caso di specie, alcuni lavoratori che operavano nell’ambito di un appalto erano licenziati in seguito a una procedura di riduzione di personale. I lavoratori agivano in giudizio per ottenere la prosecuzione del rapporto presso le società subentrate nell’appalto ma il Tribunale di Torino ha affermato l’intervenuta decadenza dei lavoratori e ne ha respinto le domande.

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