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Il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione in contanti ai lavoratori richiedenti asilo che non hanno ancora formalizzato il permesso di soggiorno è sanzionabile con la sanzione pecuniaria prevista per la generalità dei lavoratori e compresa tra un minimo di Euro 1.000 e un massimo di Euro 5.000.
Anche per queste ipotesi, infatti, vige l’obbligo di corrispondere la retribuzione con le modalità previste dalla legge, ossia per il tramite di una banca o di un ufficio postale.