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Retribuzione e benefit

Esclusa la retribuzione in contanti anche per i richiedenti asilo in attesa di permesso di soggiorno

INL

Il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione in contanti ai lavoratori richiedenti asilo che non hanno ancora formalizzato il permesso di soggiorno è sanzionabile con la sanzione pecuniaria prevista per la generalità dei lavoratori e compresa tra un minimo di Euro 1.000 e un massimo di Euro 5.000.
Anche per queste ipotesi, infatti, vige l’obbligo di corrispondere la retribuzione con le modalità previste dalla legge, ossia per il tramite di una banca o di un ufficio postale.

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