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Retribuzione e benefit

Esclusa la retribuzione in contanti anche per i richiedenti asilo in attesa di permesso di soggiorno

By 5 Giugno 2019No Comments

INL

Il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione in contanti ai lavoratori richiedenti asilo che non hanno ancora formalizzato il permesso di soggiorno è sanzionabile con la sanzione pecuniaria prevista per la generalità dei lavoratori e compresa tra un minimo di Euro 1.000 e un massimo di Euro 5.000.
Anche per queste ipotesi, infatti, vige l’obbligo di corrispondere la retribuzione con le modalità previste dalla legge, ossia per il tramite di una banca o di un ufficio postale.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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