«Decreto Sostegni»
I datori di lavoro, in ambito CIGD, FIS o FSB, che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del Covid-19 possono avvalersi altresì dell’assegno ordinario e della CIGD (cassa in deroga)(artt. 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. n. 18/2020) per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Anche in questo caso, non è dovuto alcun contributo addizionale.
Possono beneficiarne i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.