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Salute e sicurezza sul lavoro

Il nuovo obbligo di comunicazione del preposto alla sicurezza negli appalti

«Decreto Fiscale»

Il «Decreto Sicurezza» (D.Lgs. n. 81/2008) si arricchisce di un nuovo obbligo (art. 26, comma 8-bis): nel caso di attività in appalto, i datori di lavoro subappaltatori devono indicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Quella del preposto è una figura cui la legge assegna un ruolo di rilievo nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, con compiti di vigilanza, intervento e informazione.
Il legislatore ha inteso migliorare il coordinamento tra committente e appaltatore per ridurre il rischio di ingerenza. Questa comunicazione può essere inclusa nella dichiarazione di possesso dei requisiti tecnico-professionali, prevista dallo stesso decreto.
In difetto di tale comunicazione, è prevista la sanzione per l’appaltatore dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da Euro 1.500 a 6.000. La stessa sanzione si applica al committente che non promuova la cooperazione e il coordinamento tra le diverse imprese e lavoratori autonomi o non rediga il c.d. «DUVRI».

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