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Salute e sicurezza sul lavoro

L’azienda è obbligata al lavaggio degli abiti da lavoro forniti ai dipendenti

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, agiva in giudizio contro il datore di lavoro, chiedendo un risarcimento per i danni subiti a causa del mancato lavaggio, da parte dell’azienda stessa, di indumenti da lavoro da lui utilizzati in servizio.
I Giudici di merito davano ragione al dipendente, qualificando tali indumenti quali «dispositivi di protezione individuale», con conseguente obbligo dell’azienda di provvedere al loro lavaggio.
La Suprema Corte ha parimenti accolto la domanda del lavoratore, precisando che, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. Conseguentemente secondo la Corte, il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto ad adottare.

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