Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una società aveva licenziato una lavoratrice che si era rifiutata di accettare un trasferimento in altra sede, distante circa 200 chilometri da quella di origine, motivato dalla riorganizzazione dell’attività. La lavoratrice, tuttavia, contestava la legittimità del provvedimento, sostenendo che la sede originaria non fosse stata chiusa e che le mansioni erano ancora disponibili.
La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, rilevando che il trasferimento non era giustificato da comprovate esigenze organizzative e che il rifiuto della lavoratrice non poteva considerarsi insubordinazione.
La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, chiarendo che il rifiuto del lavoratore al trasferimento può essere lecito se il provvedimento non è sorretto da reali e motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive. In questi casi, il licenziamento conseguente al rifiuto non è legittimo, poiché manca un elemento essenziale per configurare l’insubordinazione. La pronuncia ribadisce che il potere datoriale deve esercitarsi nel rispetto dei limiti imposti dalla buona fede e dalla correttezza.