Trasferta e trasferimento

Trasferimento del lavoratore: quando lo spostamento non richiede specifiche ragioni organizzative

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice impugnava giudizialmente il provvedimento con cui la società datrice aveva disposto il suo spostamento dalla sede operativa presso l’azienda committente agli uffici della stessa datrice di lavoro. In primo grado la domanda veniva respinta, mentre la Corte d’Appello qualificava tale decisione come vero e proprio trasferimento, annullandolo per difetto di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della società, ha precisato che la nozione di trasferimento presuppone, non solo un mutamento definitivo del luogo di svolgimento della prestazione, ma anche lo spostamento da una unità produttiva ad un’altra. Ne consegue che il semplice cambiamento della sede di lavoro, ove non incida sull’assegnazione del lavoratore ad una diversa articolazione autonoma dell’organizzazione aziendale, non integra l’ipotesi tipica che richiede la dimostrazione di specifiche esigenze organizzative.
La decisione ribadisce inoltre che il controllo del Giudice sulle ragioni poste a fondamento del provvedimento datoriale deve limitarsi alla verifica della loro effettività e del nesso con le finalità dell’impresa, senza estendersi al merito delle scelte imprenditoriali. In tale prospettiva, anche situazioni di incompatibilità ambientale idonee a determinare disfunzioni organizzative possono legittimare lo spostamento del lavoratore, indipendentemente dall’accertamento di una condotta colpevole.