Relazioni sindacali

Condotta antisindacale: illegittime le procedure aziendali che ostacolano l’esercizio del diritto di sciopero

By 11 Novembre 2025Gennaio 20th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società aveva predisposto disposizioni di servizio che imponevano agli addetti alla riscossione, in occasione di scioperi, una serie di adempimenti sia prima sia durante l’astensione collettiva. Tali procedure, di durata fino a sessanta minuti e sanzionabili disciplinarmente in caso di inosservanza, miravano – secondo la società – a salvaguardare la gestione degli incassi e a limitare i danni economici derivanti dallo sciopero.
Il sindacato ricorreva al Giudice ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, lamentando l’indebita compressione della libertà dei lavoratori di aderire all’astensione. La Corte d’Appello di Firenze accoglieva il ricorso, ritenendo antisindacali le disposizioni aziendali, decisione confermata dalla Suprema Corte.
La Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro può adottare misure organizzative per contenere i danni derivanti dallo sciopero, ma tali misure non devono incidere sulla libertà individuale del lavoratore di parteciparvi. Sono leciti solo gli accorgimenti diretti a prevenire danni alla produttività dell’impresa, non quelli che limitano la libertà di scioperare o impongono attività lavorativa non retribuita.
Il danno alla produzione rientra nella fisiologia dello sciopero, quale forma di pressione legittima; diverso è il danno alla produttività, che soltanto giustifica interventi protettivi dell’organizzazione aziendale.