Relazioni sindacali

RSU: illegittimo fermare le elezioni già avviate, il datore rischia la condotta antisindacale

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La vicenda trae origine dall’avvio della procedura per il rinnovo delle RSU in un’azienda della grande distribuzione. Dopo l’indizione delle elezioni da parte di una organizzazione sindacale, la stessa decideva di revocare la procedura. Nel frattempo, un’altra sigla aveva già presentato la propria lista di candidati. La società, ritenendo validamente sospesa la procedura elettorale, ometteva di fornire al Comitato elettorale l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto e di mettere a disposizione i locali per lo svolgimento delle elezioni. I Giudici di merito avevano qualificato tale comportamento come antisindacale.
La Suprema Corte ha confermato tale conclusione, chiarendo che, una volta avviata la procedura elettorale per il rinnovo delle RSU, l’organizzazione sindacale promotrice non conserva alcun potere di revoca o sospensione delle elezioni. Secondo la Corte, il procedimento elettorale viene infatti gestito dal Comitato elettorale, organo autonomo cui competono tutte le attività necessarie sino alla proclamazione dei risultati. Ne consegue che il datore di lavoro è tenuto a collaborare esclusivamente con tale organismo, fornendo gli strumenti indispensabili allo svolgimento della consultazione. L’eventuale rifiuto di cooperare integra una condotta antisindacale, poiché impedisce alle organizzazioni sindacali legittimate di partecipare regolarmente alla competizione elettorale.