Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un’azienda aveva sostituito, prima della scadenza, il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti, introducendo un diverso accordo collettivo tramite un “accordo di armonizzazione” sottoscritto con altre sigle sindacali. L’organizzazione sindacale esclusa dal negoziato aveva impugnato la condotta in sede giudiziaria, ottenendo in entrambi i gradi di merito il riconoscimento dell’antisindacalità del comportamento datoriale.
La Corte di Cassazione ha confermato le pronunce di merito, ribadendo che il datore di lavoro non può disdire unilateralmente un contratto collettivo prima della sua naturale scadenza. Tale facoltà, ha precisato la Corte, spetta esclusivamente alle parti stipulanti — le associazioni sindacali e datoriali — che ne regolano anche le conseguenze.
Ne consegue che la sostituzione anticipata di un contratto collettivo con altro, anche se sottoscritto da una pluralità di sindacati, costituisce comportamento antisindacale quando lede le prerogative e il ruolo del sindacato originariamente firmatario. La Cassazione ha pertanto respinto il ricorso della società, confermando la tutela dell’autonomia e della rappresentanza sindacale.