Retribuzione e benefit

Buoni pasto e prova della prestazione: rilievo della non contestazione nel giudizio retributivo

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore agiva in giudizio per ottenere la condanna della società al pagamento di somme connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito di un appalto già dichiarato illegittimo in un precedente contenzioso. In primo grado la domanda veniva accolta solo in parte, mentre la Corte d’Appello riconosceva integralmente le differenze economiche richieste, valorizzando la documentazione prodotta e la mancata contestazione specifica delle allegazioni. La società proponeva ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, il riconoscimento del diritto ai buoni pasto e l’insufficienza della prova circa le modalità della prestazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo che la mancata contestazione puntuale dei fatti dedotti dalla controparte può comportare l’esonero dall’onere probatorio, spettando al Giudice di merito valutare l’effettiva portata di tale condotta processuale. In tale prospettiva, anche la documentazione retributiva proveniente da soggetti diversi dal datore di lavoro può concorrere a dimostrare l’attività svolta e i relativi diritti economici. La decisione evidenzia inoltre come il riconoscimento dei buoni pasto possa risultare giustificato dalla concreta organizzazione dell’orario di lavoro e dallo svolgimento della prestazione a tempo pieno con pausa intermedia, in coerenza con la disciplina aziendale applicabile.