Retribuzione e benefit

Riduzione della retribuzione: accordi validi solo in sede protetta anche senza cambio mansioni

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore dirigente adiva il Tribunale lamentando di aver sottoscritto con la società un accordo di riduzione della retribuzione, non in sede protetta, destinato a fronteggiare una crisi aziendale ma protrattosi per diversi anni. Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità dell’intesa e il riconoscimento delle differenze retributive maturate. Dopo un primo rigetto, la Corte d’appello accoglieva la domanda, ritenendo invalido l’accordo e condannando il datore di lavoro al pagamento degli arretrati.
La controversia giungeva in Cassazione, che affronta il tema della riduzione pattizia della retribuzione alla luce dell’evoluzione normativa. La Corte evidenzia come, nel sistema attuale, la possibilità di incidere in senso peggiorativo sulla retribuzione sia subordinata al rispetto di precise condizioni di forma e di garanzia, tra cui il necessario ricorso alle sedi protette.
Il principio affermato è che ogni accordo individuale di riduzione della retribuzione, anche quando non sia accompagnato da un mutamento delle mansioni, deve essere stipulato in sede protetta; in difetto, esso è nullo. La tutela non riguarda solo la professionalità, ma anche la retribuzione quale elemento essenziale del rapporto, sottratto alla libera disponibilità delle parti se non nel rispetto delle garanzie previste.