Agenzia delle Entrate
Come noto, la legge consente l’attribuzione ai dipendenti di premi di risultato di importo non superiore ad Euro 3.000 annui beneficiando di un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’ordinaria tassazione sui redditi da lavoro.
A tal fine, tuttavia, il premio deve conseguire ad incrementi di produttività, reddittività, efficienza, valutati in base a criteri predefiniti in accordi collettivi aziendali, di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter fruire del beneficio fiscale, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi; qualora la misurazione degli indicatori individuati si rilevi nel corso dell’anno, la quota del premio detassabile sarà rapportata al predetto periodo e non all’intero periodo d’imposta. L’accordo stipulato in ritardo rischia di vanificare o ridurre il beneficio fiscale.