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Retribuzione e benefit

La tassazione dei premi pagati nell’anno fiscale successivo a quello di maturazione

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come devono essere tassate le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, quando siano legate agli obiettivi e siano pagate nell’anno fiscale successivo a quello in cui si è maturato il diritto.
Ricordiamo infatti che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (c.d. «cause giuridiche»); o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. «situazioni di fatto»); oppure quando si tratti di un ritardo non fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti.
In conclusione, qualora il pagamento di «compensi incentivanti la produttività» avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della «contrattazione articolata di ente» si applica la tassazione separata; negli altri casi, si applica la tassazione ordinaria nel periodo di imposta di pertinenza.

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