Agenzia delle Entrate
Un lavoratore ha impugnato il licenziamento; il Giudice ha accolto la domanda e condannato l’azienda al risarcimento dei danni.
Il lavoratore ha poi ulteriormente contestato alla società di avergli pagato le somme stabilite dal giudice assoggettandole a ritenuta fiscale: secondo il lavoratore le somme avrebbero dovuto essergli corrisposte quale netto. L’azienda si è quindi rivolta all’Agenzia Entrate per chiedere quale sia il regime da applicare alla somma in questione.
L’Agenzia Entrate ha chiarito che:
• salvo diversa qualificazione, le somme liquidate in sede giudiziale costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
• gli importi conseguiti in sostituzione di redditi e a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli relativi a invalidità permanente o morte) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; se l’indennizzo serve a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro o il mancato guadagno (lucro cessante), le somme corrisposte, poiché sostitutive di reddito, sono dunque soggette a tassazione;
• viceversa, se il risarcimento serve a reintegrare il patrimonio del lavoratore delle perdite subite (danno emergente), la somma non è soggetta a tassazione.
Nel caso esaminato, l’Agenzia Entrate ha ritenuto che le somme liquidate non erano funzionali a risarcire alcun danno (emergente) – anche perché calcolate sulla base del trattamento previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale di riferimento – e, pertanto, dovevano essere imponibili.
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