Agenzia delle Entrate
Un datore di lavoro firmava con le OO.SS. un accordo integrativo con cui si stabiliva di attribuire un contributo una tantum alla generalità dei dipendenti, somma individuata come risparmio dei buoni pasto non erogati nell’anno 2020 a causa della pandemia.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata per avere chiarimenti sul regime fiscale applicabile ha ribadito che il contributo in denaro, seppure erogato in sostituzione dei buoni pasto, è imponibile come qualsiasi altra elargizione in denaro percepita dai dipendenti durante il rapporto di lavoro.
Solo il buono pasto infatti, in quanto documento di legittimazione, consente di beneficiare della disciplina di favore secondo cui è escluso dall’imponibile fiscale e contributivo fino al valore nominale giornaliero di Euro 4,00 se cartaceo ed Euro 8,00 se digitale.