Agenzia delle Entrate
Un lavoratore residente fiscalmente in Italia, ma impiegato all’estero in via continuativa nel 2024, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero possano essere dedotti dal proprio reddito complessivo, pur applicando – ai fini fiscali – la disciplina delle retribuzioni convenzionali prevista per i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
L’Amministrazione finanziaria, richiamando la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, ha chiarito che tali contributi restano deducibili dal reddito complessivo, anche se non incidono sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente calcolato in base alle retribuzioni convenzionali.
La ratio è che tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e quelle sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca: la deroga che esclude la deducibilità dei contributi dal reddito di lavoro non comporta la loro esclusione dal reddito complessivo. Pertanto, i contributi obbligatori versati all’estero in ottemperanza a disposizioni di legge possono essere dedotti, in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730/2025, rigo E21), nei limiti previsti dall’articolo 10 del TUIR.