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Maternità e paternità

Il congedo durante il primo anno di vita del bambino deve essere riconosciuto al padre anche se la moglie è casalinga

Consiglio di Stato

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenutao per risolve un annoso contrasto giurisprudenziale sulla questione dei riposi parentali riconosciuti al padre durante il primo anno di vita del bambino, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
In particolare, a seguito di numerosi contrasti giurisprudenziali il Consiglio di Stato ha chiesto un intervento chiarificatore all’Adunanza Plenaria.
Il Collegio ha sottolineato come non vi siano ragioni per distinguere, sul piano qualitativo o quantitativo e con riferimento alla posizione genitoriale, il lavoro svolto nell’ambito domestico o familiare da quello svolto dalla donna in via subordinata, o in via autonoma, né, tantomeno, è possibile disconoscere il valore economico dell’attività lavorativa domestica, ricondotta ai compiti della casalinga.
Il Collegio ha quindi enunciato il seguente principio: la norma che riconosce i riposi parentali durante il primo anno di vita del bambino, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità.

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