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Relazioni sindacali

I contratti di prossimità sono applicabili a tutti i lavoratori («erga omnes») solo se rispettano i requisiti di legge

Corte Cost.

Un gruppo di lavoratori agiva in giudizio per chiedere il pagamento di differenze retributive che ritenevano fossero loro spettanti in base al CCNL applicato.
Il Tribunale rigettava il ricorso poiché tali pretese erano precluse da un accordo sindacale aziendale, c.d. «di prossimità», che derogava alle previsioni del CCNL, sebbene tale accordo fosse stato sottoscritto da un solo sindacato maggiormente rappresentativo. La Corte d’Appello, riteneva parimenti infondate le pretese dei lavoratori, dovendosi applicare l’accordo aziendale.
La Corte, tuttavia, rimetteva la questione alla Corte Costituzionale, in relazione alla efficacia generalizzata dell’accordo di prossimità, anche nei confronti dei lavoratori dissenzienti o iscritti a organizzazioni sindacali che non lo hanno sottoscritto.
La Consulta ha affermato il principio generale per il quale un accordo di prossimità non è tale per il solo fatto che sia così qualificato dalle parti sottoscriventi, essendo, invece, necessario che presenti tutte le condizioni previste dalla legge. In assenza, infatti, si è di fronte ad un accordo aziendale ordinario che è dotato, invece, di un’efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda.

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