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Licenziamento per ragioni economiche

Ancora un colpo della Corte Cost. alle riforme sui licenziamenti

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale si è pronunciata su un passaggio dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori, nel testo modificato dalla «Riforma Fornero». Come noto, la riforma aveva modificato l’art. 18 suddividendo le sanzioni per i licenziamenti illegittimi in 4 principali gruppi, degradanti secondo la gravità dell’illecito commesso dal datore.
In particolare, uno di tali casi prevede che il Giudice «può» applicare la sanzione della reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora l’infondatezza del fatto (ad esempio, la riorganizzazione da cui sarebbe derivata la soppressione del posto di lavoro) risulti «manifesta». La novità della norma risiedeva nel fatto che ove tale vizio non fosse «manifesto» al Giudice era inibita la condanna alla reintegrazione; mentre in presenza del requisito, il Giudice poteva scegliere tra reintegrazione o mero risarcimento.
La Corte Cost. ha ora ritenuto incostituzionale il riferimento a tale qualità, «manifesta», del vizio del licenziamento.
La Corte ha rilevato che il criterio indicato dal legislatore si presterebbe a incertezze e conseguenti ingiustificate disparità di trattamento, poiché il requisito della «manifesta» insussistenza lascerebbe al Giudice l’onere di una valutazione «non sorretta da alcun criterio direttivo, privo di un plausibile fondamento empirico».
Preso atto della decisione della Consulta, resta tuttavia aperta la ricostruzione della disciplina che rimane e che sembra, n prima battuta, ampliare ancora l’ambito di applicazione della tutela reintegratoria a discapito della tutela risarcitoria.

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