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Previdenza e contribuzione

La decurtazione della pensione di reversibilità è illegittima se supera l’ammontare risultante dalla concorrenza dei redditi del titolare

Corte Costituzionale

La titolare di una pensione di reversibilità aveva beneficiato per due anni di propri redditi aggiuntivi. L’INPS aveva quindi operato una decurtazione della pensione per una somma superiore all’importo di tali redditi. La pensionata decideva di presentare ricorso contro l’INPS, sostenendo che tale decurtazione fosse illegittima.
La Corte osservava che l’Istituto, nel calcolo della decurtazione, aveva applicato correttamente alcune disposizioni della L. n. 335/1995 ed adiva la Corte Costituzionale sostenendo che la loro applicazione aveva dato luogo ad una sorta di espropriazione della pensione, entrando in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità.
La Corte Costituzionale ha accolto le osservazioni della Corte dei Conti ed ha stabilito che le disposizioni applicate sono costituzionalmente illegittime quando non prevedono che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore all’ammontare derivante dalla concorrenza dei redditi del titolare.

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