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Licenziamento collettivo

Al giudice è preclusa l’indagine sulle ragioni della riduzione o trasformazione dell’attività produttiva e sui fatti successivi ad essa

Corte d’Appello di Milano

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per riduzione di personale intimatogli dal datore poiché, in costanza della procedura di mobilità relativa a lavoratori prossimi al pensionamento, erano stati assunti nuovi dipendenti con contratto a tempo determinato poi confermati a tempo indeterminato. Il Tribunale, considerate contraddittorie le esigenze di ridimensionamento rappresentate dalla società e le nuove assunzioni, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento.
La Corte, invece, nel riformare la decisione di primo grado, ha confermato la validità della procedura di mobilità, ritenendo che la decisione di procedere alle nuove assunzioni, inizialmente a tempo determinato, era stata il risultato di uno specifico accordo sindacale, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali e che i motivi della riduzione del personale restano sottratti al controllo giurisdizionale. Sul punto, la Corte ha chiarito che, una volta accertato il regolare svolgimento della procedura di riduzione del personale, sono preclusi al giudice l’indagine e il sindacato sulle ragioni della riduzione e sul contenuto della riorganizzazione e che la validità della procedura rimane insensibile a fatti successivi, quali nuove assunzioni o richieste di straordinario.

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