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Retribuzione e benefit

Premio in dubbio anche se il datore di lavoro non assegna gli obiettivi

Corte d’Appello di Milano

La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che, qualora non assegni gli obiettivi annuali al cui raggiungimento è subordinata la corresponsione del bonus, il datore di lavoro commette un inadempimento contrattuale. Non si tratta però della c.d. «condictio ficta» (ossia, la finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 Cod. civ.). Tale disposizione, invocata dal lavoratore ricorrente, prevede che la condizione cui è subordinato il premio (il raggiungimento degli obiettivi) si considera soddisfatta qualora sia mancata per colpa del datore di lavoro.
Secondo la Corte, dunque, la sola mancata assegnazione degli obiettivi, di per sé, non è sufficiente a dimostrare il diritto al premio. Il lavoratore dovrà pertanto altresì dimostrare che l’obiettivo sarebbe stato raggiunto se il datore di lavoro avesse adempiuto al proprio obbligo. Dovrà cioè provare «[…] il raggiungimento da parte sua degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, avrebbero dovuto essere ragionevolmente assegnati in un’ottica di continuità con quelli in precedenza fissati e in relazione alle potenzialità aziendali nonché alle situazioni contingenti del mercato».

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