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Licenziamento per ragioni economiche

Se il repêchage non viene dimostrato, va reintegrato il lavoratore il cui posto era stato soppresso

Corte d’Appello di Milano

Una lavoratrice con mansioni di shopkeeper (ossia, commesso responsabile del negozio) presso un punto vendita di una società multinazionale veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ritenuto il licenziamento illegittimo, applicando tuttavia tutele differenti tra quelle approntate dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori:
• nessuna reintegrazione e condanna al pagamento di un’indennità di 24 mensilità per il Tribunale, per non manifesta insussistenza del fatto a base del recesso;
• reintegrazione e condanna a pagare un’indennità di 12 mensilità per la Corte d’Appello, per manifesto inadempimento dell’obbligo di repêchage.
Secondo la Corte, la società aveva sì dato prova della riorganizzazione aziendale da cui derivava la soppressione del posto di lavoro della dipendente ma non aveva credibilmente dimostrato di avere soddisfatto l’obbligo di repêchage: si era limitata a rilevare l’impossibilità di ricollocare la dipendente tramite il sistema «job posting» senza dimostrare l’inesistenza (a livello locale e nazionale) di altre posizioni ove poterla reimpiegare.

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