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Licenziamento per ragioni economiche

Se la lavoratrice svolge attività per più imprese, la soppressione del posto deve riguardare tutte

Corte di Cassazione

Una lavoratrice veniva licenziata durante il periodo di maternità a causa della cessazione dell’attività d’impresa della datrice di lavoro. Nel corso del rapporto di lavoro la lavoratrice aveva svolto la propria attività anche in favore di altre società, nell’ambito di uno stesso gruppo societario.
La Corte di Cassazione ha affermato che «al di là della prova dell’esistenza di un vero e proprio gruppo societario… si è verificata una situazione di c.d. codatorialità». «… qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri è configurabile l’unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti». La Corte di Cassazione ha ritenuto che il rapporto della lavoratrice fosse riferibile a tutte le imprese, che la cessazione dell’attività riguardasse solo una tra queste e che il licenziamento fosse dunque illegittimo.

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