Corte di Cassazione
In caso di licenziamento orale, il lavoratore deve provare che il datore di lavoro ha consapevolmente voluto «espellerlo dal ciclo produttivo», anche attraverso comportamenti concludenti, e non può limitarsi a provare la cessazione di fatto del rapporto di lavoro. La cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni può infatti costituire sia l’effetto di un licenziamento, sia l’effetto di dimissioni o di una risoluzione consensuale.
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione contrasta l’orientamento giurisprudenziale in passato prevalente secondo il quale in caso di licenziamento orale la prova gravante sul lavoratore deve riguardare esclusivamente la cessazione del rapporto di lavoro.