Corte di Cassazione
Una lavoratrice veniva collocata in un altro reparto della società poiché il reparto da cui proveniva era in esubero di personale. Successivamente, il reparto di ultima collocazione veniva soppresso e la lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo.
La Corte di Cassazione ha affermato che la condotta datoriale di collocare la lavoratrice in un reparto destinato a essere soppresso è «obiettivamente e palesemente artificiosa, in quanto diretta all’attribuzione e all’esercizio di un potere di selezione arbitraria del personale da licenziare».
Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha ritenuto il licenziamento della lavoratrice illegittimo e ha applicato la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, Statuto.
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