Corte di Cassazione
In caso di licenziamento illegittimo, l’indennità sostitutiva della reintegra prevista dall’art. 18, comma 3, Statuto, quale alternativa alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (le 15 mensilità), presuppone l’attualità del diritto alla reintegrazione.
Se il lavoratore è in pensione, tale attualità non sussiste: la reintegra non è possibile e il lavoratore non ha diritto neanche all’indennità sostitutiva.
Nel caso di specie, una lavoratrice otteneva una pronuncia di annullamento del licenziamento quando era già in pensione. La lavoratrice agiva in giudizio per far accertare il proprio diritto all’indennità sostitutiva della reintegrazione ma la Corte di Cassazione ne ha rigettato la domanda.
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