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Licenziamento per superamento del comporto

Un comporto stabilito «a mesi» si calcola in base ai giorni

Corte di Cassazione

Un lavoratore veniva licenziato per avere effettuato 545 giorni di malattia e avere superato il periodo massimo del comporto previsto dal CCNL Metalmeccanici del 2013, applicato dalla società datrice di lavoro, pari a 18 mesi.
Il lavoratore adiva dapprima il Tribunale e poi la Corte d’Appello per far dichiarare il licenziamento illegittimo. La Corte d’Appello riteneva che, per il calcolo del comporto, ciascun mese doveva considerarsi un’unità di 30 giorni e che i 18 mesi previsti dal CCNL dovevano tradursi in 540 giorni, sicché il lavoratore aveva superato il periodo del comporto.
La Corte di Cassazione ha affermato che «il periodo di comporto determinato in mesi deve essere computato, salvo diversa volontà delle parti, secondo il calendario comune in base all’effettiva consistenza di essi […] il diverso computo (vale a dire considerando il mese pari sempre a trenta giorni) […] assommerebbe a trecentosessanta giorni e non a trecentosessantacinque come è secondo il calendario».
Sulla base di questo principio, la Corte di Cassazione ha tradotto i 18 mesi in 547,5 giorni e ha affermato che il lavoratore non aveva superato il periodo di comporto. La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto il licenziamento del lavoratore illegittimo.

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