Il licenziamento per superamento periodo di comporto è il recesso intimato dal datore di lavoro al dipendente che, a causa di malattie o infortuni non professionali, ha superato il limite massimo di giorni di assenza (detto periodo di comporto) stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.
Il Periodo di Comporto: Il periodo di comporto rappresenta il lasso di tempo massimo in cui un lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di assenze per malattia. La sua durata varia a seconda del CCNL, dell’anzianità di servizio e, talvolta, delle caratteristiche della malattia stessa. Il superamento del periodo di comporto implica l’estinzione del diritto alla conservazione del posto.
Legittimità del licenziamento: Il licenziamento è legittimo se il periodo di comporto è stato correttamente calcolato secondo il CCNL applicabile e se il datore di lavoro comunica il recesso immediatamente o in un lasso di tempo ragionevole dopo il superamento del periodo di comporto. Il licenziamento non può essere intimato durante la malattia, ma solo dopo che il limite è stato superato.
Aspetti particolari: La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti, ad esempio sull’obbligo di considerare l’applicazione di periodi di comporto più lunghi per i lavoratori disabili o sulla non computabilità di alcune assenze, come quelle legate alla disabilità. È fondamentale che il datore di lavoro fornisca al lavoratore tutte le informazioni per verificare il superamento del periodo di comporto.
In questa sezione troverai notizie, sentenze e approfondimenti aggiornati sul licenziamento per superamento periodo di comporto, sulle modalità di calcolo dei periodi e sulle tutele riconosciute al lavoratore.
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