Corte di Cassazione
Come noto, nei rapporti di lavoro soggetti all’art. 18, Statuto, in caso di licenziamento per ragioni disciplinari, la legge prevede la reintegrazione, se il fatto addebitato non sussiste o se è punito dal CCNL con una sanzione conservativa (ad esempio la multa). In questi casi, il Giudice è tenuto a concedere la reintegrazione nel posto di lavoro.
Se invece la condotta addebitata al lavoratore si rivela sussistente e il CCNL non la prevede, il giudice non può reintegrare ma limitarsi alla condanna pecuniaria tra 12 e 24 mensilità.
Nel caso di specie, un lavoratore veniva licenziato per giusta causa per avere abbandonato il posto di lavoro, durante il turno di notte, ed essersi recato altrove a dormire.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta del lavoratore non rientrava nel caso previsto dal CCNL, perché essendosi verificato di notte, l’abbandono del lavoro risultava connotato da maggior disvalore, non essendo immediatamente rilevabile dal datore, e ha ritenuto applicabile la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, Statuto, escludendo la reintegrazione.
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