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Previdenza e contribuzione

Pensione erogabile solo se il rapporto di lavoro dipendente è (realmente) cessato

Corte di Cassazione

La pensione di anzianità (oggi, «anticipata») è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ma può essere erogata solo se al momento della presentazione della domanda il rapporto di lavoro è cessato. Se, poco dopo la cessazione del rapporto e la domanda di pensione, il lavoratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro e alle stesse condizioni, la cessazione del precedente rapporto si presume simulata.
È pertanto necessario che ci sia una autentica discontinuità tra l’attività lavorativa precedente al pensionamento e quella (eventuale) instaurata successivamente. Tale discontinuità, precisa la Corte, non va identificata semplicemente in uno stacco temporale più o meno significativo ma in una pluralità di indici sintomatici idonei ad attestare l’effettiva novità del nuovo lavoro rispetto al precedente (laddove l’identità del datore di lavoro rappresenta, viceversa, una presunzione semplice di simulazione).
Legittima dunque, ad avviso della Corte, la richiesta dell’INPS di restituzione di circa Euro 134.000 versati al lavoratore pensionato.

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