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Licenziamento per ragioni economiche

La richiesta del lavoratore di essere reintegrato in una determinata posizione non influenza la decisione del giudice

Corte di Cassazione

Una lavoratrice svolgeva mansioni di direttore generale. In seguito ad una riorganizzazione aziendale, la posizione di direttore generale veniva soppressa e la lavoratrice era adibita a mansioni di impiegata amministrativa. Successivamente, la lavoratrice veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione della posizione di direttore generale.
La lavoratrice impugnava il licenziamento e rivendicava la posizione di direttore generale.
La Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento per l’assenza di un nesso causale con la riorganizzazione aziendale: la lavoratrice era stata licenziata per la soppressione della posizione di direttore generale ma, al momento del licenziamento, svolgeva le mansioni di impiegata amministrativa. Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la richiesta della lavoratrice di essere adibita alle mansioni di direttore generale e ha affermato che la richiesta del lavoratore di essere reintegrato in una determinata posizione non influisce sulla decisione del giudice di reintegrarlo in una posizione diversa.

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