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Orario di lavoro, ferie, permessi

In giudizio le buste paga provano il mancato godimento delle ferie

Corte di Cassazione

Un lavoratore agiva in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti. Per documentare lo svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoratore produceva le proprie buste paga.
In giudizio, il datore di lavoro affermava che le buste paga avevano un valore probatorio relativo e che non avrebbero potuto fondare la pretesa del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha rammentato che il valore probatorio delle buste paga è relativo solo allorché è il lavoratore a contestarne il contenuto. Se colui che ne contesta il contenuto è il datore di lavoro che le ha emesse, le buste paga non possono che «assumere il valore di prova contraria a quanto affermato dal dichiarante».
La Corte di Cassazione ha affermato che le buste paga erano idonee a provare il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti.

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